domenica 7 luglio 2013

ECCO UN PROGETTO CHE RIVOLUZIONA LA SECOLARE TRADIZIONE MASCHILISTA

PERCHÉ AL FIGLIO IL COGNOME DEL PADRE?
di Iole Natoli
(quotidiano L’ORA, Palermo, 25 Gennaio 1982)

PREMESSA
Come ho scritto quando ho inserito i precedenti articoli, avevo evitato per lungo tempo di mettere on line i miei vecchi articoli a stampa sul Cognome materno, perché il trascorrere degli anni me ne aveva reso evidenti alcuni limiti. Essi però non attestano solo dell’evoluzione di un progetto, ma informano sul diffondersi dell’idea del DOPPIO COGNOME tra il pubblico, sia pure con una lentezza esasperante, come accade per qualsiasi iniziativa da cui discenda una modifica del costume  sociale.  Commenterò  in

alcune note i punti che, in positivo o in negativo, riterrò necessario evidenziare.                (prosegui ->)   
                               
Esiste da tre anni un progetto, presentato in Parlamento  dall’on. Maria Magnani Noya, che mira a modificare la secolare usanza per la quale i figli legittimi assumono, alla nascita, il cognome paterno.
Esso prevede che i coniugi, alla celebrazione del  matrimonio, “con dichiarazione ricevuta dall’ufficiale di stato civile, stabiliscono quale dei loro cognomi diventerà distintivo del nuovo gruppo familiare e verrà attribuito ai figli.
Il coniuge il cui cognome non viene scelto mantiene il proprio e può aggiungere quello di famiglia”. Qualcuno, non a caso una donna, cerca di garantire il diritto paritario delle donne, già incontestato in alcuni Paesi. E tuttavia questo sistema opzionale, che lascia ancora una volta ai genitori il potere di decidere per altri[1], appare non esente da difetti. Quanti saranno gli uomini disposti a mollare un privilegio detenuto da sempre, per fare spazio ai desideri espressi dalla futura moglie? Quante donne saranno capaci d’opporsi all’uso corrente e di tener duro sulle proprie richieste? C’è da scommettere che, nella maggior parte dei casi, sarà proprio la donna a soccombere.
Ma c’è un altro aspetto della questione che occorre analizzare. In Italia non siamo più nell’era del matrimonio unico; la formula “sarò tua (o tuo) per la vita” è caduta parecchio in disuso, dopo l’introduzione del divorzio, anche a livello formale. È da notare che, già prima d’allora, la morte d’una delle parti provvedeva talora a modificare quell’assetto concordato, creando alle vedove risposatesi assurde ed estranianti discordanze tra i cognomi dei figli, nati da differenti matrimoni, in barba al conclamato principio dell’unità familiare.
Con il divorzio è semplicemente aumentata la frequenza di tali situazioni, imputabili all’adozione d’un cognome unico, che sino ad ora è stato quello maschile. Esaminiamo dunque ciò che potrebbe accadere se venisse approvato il progetto dell’on. Magnani Noya, in un’area familiare nella quale una donna (ma anche un uomo) si sposi due volte ed abbia, ad esempio, due figli da ciascun matrimonio. Possono verificarsi tre eventualità:
1) la donna riesce ad imporre la scelta del proprio cognome in ambedue i successivi matrimoni (così come oggi è per l’uomo): ha quattro figli con il suo stesso cognome;
2) la donna riesce ad imporre la scelta del proprio cognome nel primo matrimonio ma non nel secondo (o viceversa): ha due figli con il suo cognome e due con altro cognome;    
3) la donna non riesce ad imporre la scelta del proprio cognome in nessuno dei suoi matrimoni: ha due figli con un cognome, due con un altro e nessuno di quei cognomi è il suo (malgrado la riforma, esattamente come le accade adesso).
È evidente che ciascuno dei tre casi è reversibile, con conseguenze del tutto nuove per il sesso maschile. E allora? Lasciamo tutto com’è adesso con tanti ossequi ad una tradizione spudoratamente maschilista? Chiaramente no. La soluzione potrebbe essere diversa dall’unica finora prospettata a livello parlamentare. Se infatti si adottasse il sistema del doppio cognome (con semplificazione obbligatoria all’atto del matrimonio, per evitare moltiplicazioni disagianti),  si affronterebbe la questione in modo più coerente e più corretto.
Enucleiamo alcune norme fondamentali.
1) Il figlio legittimo assume i cognomi di entrambi i genitori e li conserva sino a quando non contragga matrimonio. Negli atti anagrafici va indicato come primo cognome quello del genitore dello stesso sesso[2].
2) Per effetto del matrimonio ciascuno dei coniugi aggiunge al primo dei propri cognomi quello dell’altro coniuge e lo conserva sino allo scioglimento del matrimonio. Il cognome così acquisito va riportato su tutti i documenti anagrafici, di seguito al cognome mantenuto[3].
3) Il cittadino mai coniugato, che non abbia riconosciuto un figlio naturale né abbia figli da matrimonio dichiarato nullo, può chiedere una modifica della struttura consistente nell’inversione dei cognomi in ciascuno dei seguenti casi: qualora debba contrarre matrimonio; qualora debba riconoscere un figlio naturale; qualora abbia raggiunto la maggiore età ed intenda chiedere la sostituzione di un cognome[4].
Quest’ultima norma introduce un criterio di scelta individuale ed offre agli uomini, per la prima volta, la possibilità di veder trasmesso ai nipoti il proprio cognome attraverso le figlie, nel caso in cui le stesse decidano di chiedere, per un proprio interesse, l’applicazione di tale articolo.
È da notare che il sistema del doppio cognome elimina i problemi per le donne con figli nati da differenti matrimoni, senza introdurne di analoghi per gli uomini. Ed infatti, in una stessa area familiare per mezzo del cognome materno, tutti i figli sarebbero non soltanto collegati con la madre e fra loro, ma altresì con il secondo coniuge di lei, il quale per effetto del matrimonio verrebbe ad acquisire lo stesso comune cognome. Solo adottando una soluzione di questo tipo si potrà garantire, in modo assolutamente paritario, il diritto di entrambi i coniugi, pervenendo ad un’applicazione più integrale e al tempo stesso innovativa di quel principio di garanzia dell’unità familiare che, benché sancito dall’art. 29 della Costituzione non è mai stato compiutamente realizzato.

Palermo, 25 Gennaio 1982 - Milano, 7 Luglio 2013
© Iole Natoli
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EDUCARE AL RISPETTO DI GENERE FIN DALLA NASCITA
Il diritto al doppio cognome è del figlio
PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME
PARITARIO All’attenzione del Parlamento italiano         
8 Maggio 2013
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Note odierne all'articolo del 1982
[1] “che lascia ancora una volta ai genitori il potere di decidere per altri” è una deduzione diffusissima all’epoca ma errata. Come di lì a poco mi avrebbe chiarito una sentenza, non esiste in Italia diritto di trasmissione, dunque nemmeno il padre esercita un qualche potere da cui discenda l’attribuzione del suo cognome al figlio. Per maggiori dettagli, vedere la sentenza in questione (-->). Al contrario, un potere al momento inesistente nel nostro sistema giuridico verrebbe di fatto introdotto con la scelta del cognome affidata ai genitori, soluzione poco rispettosa del diritto dei figli, come evidenzio più avanti nell’articolo stesso.
[2] Quest’ipotesi non considerava le identità transessuali e anche omosessuali delle persone. Quando me ne resi conto, modificai questo punto in un altro scritto a stampa del 1988, già riportato on line in altro blog (-->).
[3] Come ho scritto nelle note ad alcuni dei miei articoli precedenti, permaneva ancora nella mia mente l’art. 143-bis (del resto, ancora oggi presente nel codice) con una forza tale da portarmi a una sua applicazione bilaterale. Peraltro a quel tempo non avevo ancora valutato appieno l’incidenza delle separazioni e delle nascite di nuovi nuclei familiari; pur avendone tenuto conto per i figli, non avevo colto l’enorme scomodità per i coniugi di dover cambiare i propri cognomi per un divorzio e un nuovo matrimonio.
[4] Qui compare una certa libertà per il figlio già adulto, ben minore però di quella da me prevista nel progetto del 2013 con l’art. 3 comma 5.
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Vai anche agli altri articoli a stampa
Precedenti:
_ Doppio cognome per i figli in Italia  / La soppressione della donna nella struttura familiare. Primo mio scritto sull'argomento, apparso sulla rivista “Il Foglio d’Arte”, Palermo, Giugno 1979 (-->);
_ Il 143 bis del codice civile e il DOPPIO COGNOME dei figli in Italia / “Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?”, quotidiano “L’ORA”, Palermo, 11 Marzo 1980 (-->);
_ “Ai Figli il Cognome della Donna  / Come si comportano negli altri Paesi”, quotidiano “L’ORA”, Palermo, 30 Dicembre 1980,  (-->).
Successivi:
_ "Evoluzione sociale, modello familiare e formazione dell’identità: ipotesi per un mutamento”, mensile “Il Confronto meridionale”, Palermo, Maggio 1988 (-->).

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