UNA SENTENZA CHE È
OPPORTUNO CONOSCERE
di
Iole Natoli
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Apprendo da un articolo di Anna
Martellato apparso in data odierna su La Stampa, che il Prefetto di Verona ha
negato a una ragazza di 17 anni, che ne aveva fatto richiesta, di sostituire
il cognome paterno ricevuto alla nascita con quello della madre, con la quale
peraltro è cresciuta.
Motivazione:
una “patria potestà” che non esiste, essendo stata sostituita con la “potestà
genitoriale” dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e peraltro
ridefinita come “responsabilità genitoriale” dall’Art. 316. del c.c. Libro
Primo
“Delle persone e della famiglia” Titolo IX, in virtù del D.Lgs. 28
dicembre 2013 n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
A parte
ciò, il riferimento a una potestà o responsabilità genitoriale in proposito si dà il caso che poggi sul nulla. Presuppone
infatti un DIRITTO del genitore a “trasmettere” il proprio cognome al figlio,
da cui gli deriverebbe anche il diritto di impedirne la sostituzione. Nulla di più infondato.
Una
sentenza del Tribunale di Palermo del 1982 rilevava quanto segue: «la norma
contenuta nell’art. 237, 2° comma cod. civ.» attesta il diritto del figlio
legittimo «di portare il cognome del padre» e non «il diritto di trasmettere
ai discendenti il proprio cognome»; essa, dunque, non attribuisce tale
diritto «al padre (o al marito), trattandosi di un diritto di esclusiva
pertinenza di questi ultimi» cioè dei figli «e quindi da essi soltanto
reclamabile». [Trib. di Palermo, sentenza 865 del 1982, presidente Stefano
Gallo, relatore Salvatore Salvago].
Si fa notare che
se così non fosse la Corte Costituzionale avrebbe dato risposte ben diverse
nel tempo nei casi su cui è stata interpellata, ivi compresa la richiesta
Cusan Fazzo che ha dato luogo alla sentenza di Strasburgo.
Se soltanto vi
fosse stata una norma che attribuiva diritto di trasmissione al padre, la
Corte non avrebbe nemmeno tentato di salvare una prassi discutibile, in
quanto l’assenza di un analogo diritto per la madre sarebbe stata tanto
evidente e dirimente, da rendere totalmente impraticabile qualunque altra
considerazione di opportunità.
Di conseguenza
suggerisco alla ricorrente di motivare anche in tal senso il suo ricorso e
concludo facendo presente che esiste una mia Petizione indirizzata al
Presidente della Repubblica con cui si chiede un mutamento del DPR che norma i
procedimenti per il cambiamento del cognome, Petizione che mi impegno a inviargli al più
presto, malgrado l’esiguo numero di firme che è stato possibile fino a questo
momento raccogliere. Si riferisce solamente all’aggiunta, ma la radice del
problema è analoga. Non è possibile che una normativa in contrasto con quanto
la stessa Corte Europea ha stabilito continui a mantenere uomini e donne sotto il
giogo di un'impostazione patriarcale e vetusta del Diritto.
Sentenza del Tribunale di Palermo, sintesi: (->∆)
Link Petizione: (->∆)
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Milano, 10.02.2014
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«I cambiamenti non scendono dal cielo, i cambiamenti si immaginano, si cercano, si reclamano e, a volte, si ottengono». Di Iole Granato, co-amministratrice di due gruppi di FB sul cognome.
lunedì 10 febbraio 2014
NESSUN PADRE HA DIRITTO DI TRASMISSIONE / Risposta ad Anna Martellato sul Cognome Materno negato
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