lunedì 10 febbraio 2014

NESSUN PADRE HA DIRITTO DI TRASMISSIONE / Risposta ad Anna Martellato sul Cognome Materno negato


UNA SENTENZA CHE È OPPORTUNO CONOSCERE 

   di Iole Natoli

Apprendo da un articolo di Anna Martellato apparso in data odierna su La Stampa, che il Prefetto di Verona ha negato a una ragazza di 17 anni, che ne aveva fatto richiesta, di sostituire il cognome paterno ricevuto alla nascita con quello della madre, con la quale peraltro è cresciuta.
Motivazione: una “patria potestà” che non esiste, essendo stata sostituita con la “potestà genitoriale” dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e peraltro ridefinita come “responsabilità genitoriale” dall’Art. 316. del c.c. Libro Primo
 “Delle persone e della famiglia” Titolo IX, in virtù del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
A parte ciò, il riferimento a una potestà o responsabilità genitoriale in proposito si dà il caso che poggi sul nulla. Presuppone infatti un DIRITTO del genitore a “trasmettere” il proprio cognome al figlio, da cui gli deriverebbe anche il diritto di impedirne la sostituzione. Nulla di più infondato.
Una sentenza del Tribunale di Palermo del 1982 rilevava quanto segue: «la norma contenuta nell’art. 237, 2° comma cod. civ.» attesta il diritto del figlio legittimo «di portare il cognome del padre» e non «il diritto di trasmettere ai discendenti il proprio cognome»; essa, dunque, non attribuisce tale diritto «al padre (o al marito), trattandosi di un diritto di esclusiva pertinenza di questi ultimi» cioè dei figli «e quindi da essi soltanto reclamabile». [Trib. di Palermo, sentenza 865 del 1982, presidente Stefano Gallo, relatore Salvatore Salvago].
Si fa notare che se così non fosse la Corte Costituzionale avrebbe dato risposte ben diverse nel tempo nei casi su cui è stata interpellata, ivi compresa la richiesta Cusan Fazzo che ha dato luogo alla sentenza di Strasburgo.
Se soltanto vi fosse stata una norma che attribuiva diritto di trasmissione al padre, la Corte non avrebbe nemmeno tentato di salvare una prassi discutibile, in quanto l’assenza di un analogo diritto per la madre sarebbe stata tanto evidente e dirimente, da rendere totalmente impraticabile qualunque altra considerazione di opportunità.
Di conseguenza suggerisco alla ricorrente di motivare anche in tal senso il suo ricorso e concludo facendo presente che esiste una mia Petizione indirizzata al Presidente della Repubblica con cui si chiede un mutamento del DPR che norma i procedimenti per il cambiamento del cognome, Petizione  che mi impegno a inviargli al più presto, malgrado l’esiguo numero di firme che è stato possibile fino a questo momento raccogliere. Si riferisce solamente all’aggiunta, ma la radice del problema è analoga. Non è possibile che una normativa in contrasto con quanto la stessa Corte Europea ha stabilito continui a mantenere uomini e donne sotto il giogo di un'impostazione patriarcale e vetusta del Diritto.
Sentenza del Tribunale di Palermo, sintesi: (->∆)
Link Petizione: (->∆)
Milano, 10.02.2014                                                     
© Iole Natoli
Per l'intera sentenza: (->∆)

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